Cauzioni – Fidejussioni

I prodotti CAUZIONI sono rivolti a tutti coloro che per l’esercizio della loro attività in taluni casi debbono o possono prestare depositi cauzionali in forma di polizza fideiussoria assicurativa.

La caratteristica principale dei prodotti CAUZIONI è la presenza di tre soggetti:

  • il Contraente, che adempie l’obbligazione;
  • il Beneficiario, spesso Ente Pubblico, che si attende l’adempimento dell’obbligazione da parte del Contraente;
  • il Fideiussore, che rilascia la polizza al Beneficiario, a garanzia degli obblighi assunti dal Contraente.
Elenchiamo di seguito le principali garanzie CAUZIONI.

Garanzia per Anticipi di Contributi Statali o Regionali

La legge 488/1982 rappresenta il principale strumento agevolativo per le imprese nazionali, che ha segnato il passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi nelle aree depresse del nostro paese, secondo criteri e procedure adottate nel loro livello comunitario. I soggetti richiedenti, una volta maturato il contributo, possono ottenere un’ anticipazione, previa prestazione di apposita fideiussione che garantisca I’ effettiva realizzazione delle opere e delle attività per Ie quali e state approvato il contributo.

Provvisoria Appalti Pubblici 

La “cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intenda partecipare ad una gara d’appalto di Lavori Pubblici, e ha lo scopo di garantire al Committente la sottoscrizione del contratto d’appalto da parte dell’Impresa risultata aggiudicataria.  L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 93

Definitiva Appalti Pubblici 

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto di Lavori Pubblici deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 103

Rata di Saldo 

Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia pari alla medesima rata di saldo maggiorata degli interessi legali, copre gli eventuali vizi dell’opera.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 93 comma 6

Definitiva Forniture e Servizi Enti Pubblici 

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto pubblico di fornitura o di servizi deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta.
Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 103

Provvisoria Forniture e Servizi Enti Pubblici 

La “cauzione provvisoria” è richiesta dall’Amministrazione pubblica ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara per appalto di fornitura o di servizi, ed ha lo scopo di garantire al Committente medesimo l’impegno dell’Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il relativo contratto in caso di aggiudicazione. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2% dell’importo a base d’asta. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – art. 93

Generica di Buona Esecuzione Enti Pubblici 

Il prodotto comprende una serie di particolari garanzie, richieste per l’adempimento di obbligazioni a favore di Enti Pubblici, che per loro natura e caratteristiche non sono inquadrabili tra le categorie di rischio disciplinate dal Codice dei Contratti precedentemente indicate.

Fideiussione Rimborso IVA

I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria.
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Concessioni edilizie 

La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L’’esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare. I “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.

Generica di Buona Esecuzione tra Privati 

Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di “fare”. Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima infatti è comunemente rilasciata con modalità diversa dalla “semplice richiesta”, subordinando il pagamento del risarcimento alla preventiva dimostrazione degli inadempimenti imputabili al Contraente.

Diritti Doganali 

La normativa doganale – rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M. 7.3.1977, dalla Legge 14.8.74 n. 346 e successive modificazioni – Reg. CEE 2913/92 e Reg. CEE 2454/93 – consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzione del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito, per temporanea importazione, per esercizio di magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, etc.

Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire 

La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle somme corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.

Spedizione Transfrontaliera di rifiuti 

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, nonché alla presentazione – da parte del notificatore – di una garanzia finanziaria, commisurata all’importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione.

Il Ministero dell’Ambiente ha delegato le Regioni o le Province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.

Iva di Gruppo in Compensazione 

I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l`applicazione della disciplina prevista dall`articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. n. 139 del 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell`ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che compongono il gruppo stesso.

Ingresso stranieri 

Trattasi di fideiussione a garanzia delle prestazioni previste per l’ingresso in Italia di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La garanzia copre in particolare la disponibilità dei mezzi di sussistenza adeguati per tutta la durata del soggiorno, anche con riferimento alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 

L’Albo Nazionale è stato istituito con D. Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente. Con Decreto del 20.06.2011, il Ministero stesso, per le Imprese iscritte all’Albo prevede la prestazione di una garanzia fideiussoria idonea a coprire il risarcimento delle somme dovute per le operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza e bonifica, ripristino delle aree contaminate, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente.

Polizza idoneità Finanziaria Autotrasportatori  

A chi è rivolto: Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente  dimostra la propria idoneità finanziaria.

Quali rischi copre la polizza: La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.

RISCHI TECNOLOGICI

CAR Merloni

La polizza CAR Merloni – prevista obbligatoriamente a carico dell’Esecutore dell’opera dall’art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 – prevede due sezioni:
SEZIONE A:  
Copre i danni materiali e diretti alle Opere causati durante l’esecuzione dei lavori e, se prevista dall’Ente appaltante, l’assicurazione è estesa alle opere Preesistenti e al Rimborso delle Spese di Demolizione e Sgombero.
SEZIONE B:  
Copre la Responsabilità Civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

CAR 210 Appalti fra Privati

La polizza CAR – Contractor’s All Risks Appalti privati si rivolge a imprese di costruzione, società immobiliari o altri committenti privati che debbano realizzare opere private nuove quali: strade, fabbricati civili, industriali e commerciali, o la ristrutturazione e gli ampliamenti di fabbricati. Sono assicurati sia il Committente che il Costruttore contro i danni materiali e diretti subiti dall’opera e da terzi, durante l’esecuzione dell’opera e in conseguenza della stessa. La copertura in forma “All Risks” copre i danni dovuti ad eventi esterni (eventi atmosferici e socio-politici, incendio, furto) o interni (errori umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo) – ad eccezione di quelli esclusi nelle condizioni di polizza – che possano recare danno ai beni assicurati durante la fase di costruzione di opere civili.
La copertura si dimostra fondamentale per proteggere da eventi accidentali gli investimenti economici rilevanti che di solito accompagnano la realizzazione delle opere, oltre alle eventuali rivendicazioni da parte di Terzi che subiscano un danno imputabile a responsabilità del Committente o del Costruttore nella realizzazione delle opere assicurate.

Decennale Postuma

La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E’ previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.

Compromesso Decennale Postuma Indennitaria  

Il prodotto completa quello precedente aggiungendo la possibilità della stipula del contratto informa di compromesso prima dell’inizio dei lavori, in concomitanza con la sottoscrizione della polizza CAR.
La polizza copre i danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, oppure da gravi difetti costruttivi delle stesse, per vizio del suolo o per difetto di costruzione comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La copertura è limitata alle parti destinate per propria natura a lunga durata.
Vengono assicurate le Opere realizzate in base al costo di costruzione delle stesse e opzionalmente i costi per demolire e sgomberare i residui di eventuali sinistri.
E’ previsto anche un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi.

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