Con la legge 23 marzo 2016, n. 41 è stato inserito nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) che punisce con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado di colpa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta irresponsabile sia causa dell’evento mortale. Vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni previste.
Nel caso in cui il conducente cagioni la morte della vittima violando il Codice della Strada, viene confermata la pena già prevista da tempo dal codice penale (dai 2 ai 7 anni di reclusione). La sanzione sale sensibilmente (da 8 a 12 anni di carcere) in caso di guida in stato di ebbrezza grave (ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni il guidatore con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, ovvero abbia causato la morte per comportamenti connotati da imprudenza, quali: superamento dei limiti di velocità di almeno 50 km/h sulle strade extraurbane, guida in contromano, sorpassi e inversioni a rischio, ecc.;
Sono, inoltre, previste delle aggravanti, con relativo aumento della pena, nei seguenti casi:
- l’autore del reato non abbia ancora conseguito la patente o la stessa sia stata sospesa/revocata, ovvero si trovi alla guida del proprio veicolo privo di assicurazione obbligatoria;
- il conducente provochi la morte e le lesioni di una o più persone (reclusione fino a 18 anni);
- il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la condanna non potrà comunque essere inferiore a 5 anni.
Lesioni personali stradali
Importanti sanzioni penali sono, inoltre, previste anche nel caso di lesioni personali stradali per chi si trovi alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, nonché per i casi di lesione conseguenti a violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Revoca della patente
Si stabilisce, infine, che in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, anche con la condizionale, viene automaticamente revocata la patente.
Il nuovo tesserino rosa e dunque il diritto di guidare saranno raggiungibili solo dopo: 10 anni, nel caso di omicidio stradale “semplice” e 15 anni per tutti gli altri casi; termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcol. Negli episodi più gravi, in cui il conducente fugge dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca della patente.
La patente è inoltre revocata per 5 anni per le lesioni stradali, termine elevato fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
N.B. La garanzia RCAuto tutela economicamente l’assicurato dai danni prodotti in dipendenza della propria condotta di guida. L’Impresa Assicuratrice assume a proprio carico, entro i limiti convenuti dalle parti, le spese penali, solo se è attiva, al momento del sinistro, la garanzia di Tutela Legale.